Il 19 maggio u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 128 il Decreto Legge n.34 relativo a Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il testo integrale è composto da 266 articoli e riguarda la proroga di misure già introdotte con precedenti provvedimenti e aiuti a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese.
per informazioni dettagliate:
Reddito di Emergenza
Tax Credit Vacanze
Indennità per i Lavoratori Domestici
Di seguito, riportiamo le norme principali che avranno impatto sulla nostra attività di assistenza fiscale e di accesso a prestazioni sociali agevolate:
Modello 730 senza sostituto
L’art. 159 , per l’anno 2019, prevede la possibilità di presentare il modello 730/2020 nella modalità “senza sostituto” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. La disposizione vuole evitare che l’emergenza epidemiologica e la gravità della situazione economica che sta investendo le imprese possa determinare l’impossibilità, per molti datori di lavoro, di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione del 730, causando un ulteriore danno al contribuente per la mancata erogazione del rimborso spettante.
Eco bonus, sisma bonus e colonnine di ricarica
L’art. 119 ha ampliato notevolmente la portata di eco bonus e sisma bonus, portandolo in determinate circostanze e in presenza di bene precise condizioni al 110%, con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il beneficio andrà ripartito in cinque rate annuali di pari importo, con possibilità di optare per la cessione ad altri soggetti
del credito corrispondente alla detrazione (un provvedimento delle Entrare indicherà le modalità attuative) oppure per lo sconto in fattura, di ammontare pari alla detrazione, praticato dal fornitore, il quale potrà recuperare la somma sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione.
Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti
a seguito di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni
L’art. 144 rinvia al 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, il
pagamento degli “avvisi bonari”, ossia delle somme chieste con le comunicazioni degli
esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni (articoli 2, 3 e 3-bis, Dlgs
462/1997), in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Si potrà versare in un’unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di settembre.
Proroga dei periodo di sospensione delle attività dell’Agente delle
riscossione
Modificato in più punti l’articolo 68 del Dl 18/2020 sulla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione:
- la stessa è differita dal 31 maggio al 31 agosto 2020. In pratica, fino a quella data, è
bloccata la notifica di atti di accertamento e cartelle; - per i piani di dilazione in essere all’8 marzo e i provvedimenti di accoglimento emessi per
le richieste presentate fino al 31 agosto 2020, si decade dalla rateazione in caso di mancato
pagamento di dieci rate, anche non consecutive, anziché cinque; - il versamento di tutte le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza
nel 2020 potrà essere effettuato entro il 10 dicembre 2020, senza applicazione, però, della
“tolleranza” di cinque giorni (articolo 3, comma 14-bis, Dl 119/2018) - relativamente agli stessi istituti, è possibile ottenere una nuova dilazione del pagamento
anche se, al 31 dicembre 2019, la definizione è divenuta inefficace per mancato versamento
di quanto dovuto
Reddito di emergenza
L’articolo 82 riconosce ai nuclei familiari in condizioni di necessità determinata dall’emergenza COVID-19 un sostegno al reddito denominato Reddito di emergenza “Rem”. Al sussistere dei requisiti richiesti, come ad esempio un valore ISEE inferiore a 15.000,00 euro, il beneficio è determinato in funzione della composizione del nucleo familiare e erogato in n. 2 quote previa presentazione, entro il mese di giugno 2020, al
CAF o Patronato di apposita domanda. L’entità del beneficio può andare da un minimo di 800,00 euro ad un massimo 1680,00 (pari a n. 2 quote .
Tale misura non è compatibile con il Reddito di Cittadinanza, nonchè con altre indennità già concesse da precedenti provvedimenti emananti per l’emergenza epidemiologica o con nuove misure introdotte dal Decreto in oggetto.
Tax credit vacanze
L’articolo 176 riconosce ai nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, non superiore a 40.000,00 euro un credito utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistiche. Tale misura utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare è pari a 500,00 euro, 300,00 euro per i nuclei di due persone e di 150,00 euro per quelli di una sola persona. Il credito è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto e per il restante 20% come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi. L’impresa turistica sarà rimborsata sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione.
Indennità per lavoratori domestici
L’articolo 85 riconosce ai lavoratori domestici in essere alla data del 23 febbraio 2020 con contratto di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, non conviventi con il datore di lavoro un’indennità mensile per i mesi di marzo e aprile 2020 pari ad euro 500 al mese.
Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori di RDC in misura inferiore all’indennità, in luogo dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del RDC fino all’ammontare dell’indennità.